Condizioni commerciali generali

In conformità con le disposizioni della Legge sull'intermediazione immobiliare (Narodne Novine; 107/07, 144/12, 14/14, 32/19), la società commerciale MOJA KUĆICA d.o.o. con sede a Medolino, Brajdine 95, OIB: 42111768790, rappresentato dal direttore della società Goran Tranfić (di seguito: Agenzia immobiliare, Intermediario),
a Medolino, il 15 aprile 2024, adotta le seguenti Condizioni Generali di Contratto,

DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni generali di contratto (di seguito: Condizioni Generali) degli intermediari immobiliari regolano il rapporto commerciale tra L'agenzia immobiliare-Intermediario e una persona fisica o giuridica (di seguito: Mandante) che stipula con l'agenzia immobiliare un contratto scritto di intermediazione immobiliare.
Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante del contratto di intermediazione immobiliare concluso tra l'intermediario e il mandante.
Le presenti Condizioni Generali entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sul sito dell'Intermediario o in altro modo idoneo e si applicano a tutti i Mandanti che abbiano concluso un contratto con l'Intermediario successivamente a tale data.
Con la conclusione dell'Contratto di Mediazione, il Mandante conferma di essere d'accordo con le disposizioni delle presenti Condizioni e di accettarle nella loro interezza.

I. Significato dei termini contenuti nelle Condizioni Generali

I singoli termini e nomi ai sensi delle presenti Condizioni Generali hanno il seguente significato:
1. Un intermediario immobiliare è una società commerciale che soddisfa i requisiti per l'intermediazione immobiliare stabiliti dalla Legge sull'intermediazione immobiliare (di seguito: Intermediario).
2. L'Agente di intermediazione immobiliare è una persona fisica iscritta nell'Elenco degli agenti di intermediazione immobiliare e come tale alle dipendenze dell'Intermediario (di seguito: Agente).
3. La mediazione immobiliare è l'azione dei mediatori immobiliari che riguarda il collegamento tra il cliente e un terzo, nonché le trattative e i preparativi per la conclusione di negozi giuridici, il cui oggetto è un immobile specifico, soprattutto quando acquisto, vendita, permuta, locazione, leasing, ecc.
4. Mandante è una persona fisica o giuridica che stipula un accordo scritto di mediazione con l'agente immobiliare (venditore, acquirente, locatario, locatore e altri eventuali partecipanti alle transazioni immobiliari - di seguito: Mandante).
5. Un Terzo è una persona che l'agente immobiliare cerca di mettere in contatto con il mandante allo scopo di negoziare la conclusione di negozi giuridici aventi ad oggetto un determinato immobile (di seguito: Terzo).
6. I beni immobili sono particelle della superficie terrestre, insieme a tutto ciò che è permanentemente connesso al terreno in superficie o al di sotto di esso secondo le disposizioni del regolamento generale sulla proprietà e sugli altri diritti reali.

II. Offerta e informazioni in materia di mediazione

- L'offerta immobiliare dell'Intermediario si basa sulle informazioni ricevute per iscritto e/o verbalmente dai proprietari degli immobili offerti in vendita, locazione o affitto, nonché sulle informazioni contenute negli ordini scritti e/o orali del mandante.

- Il cliente è tenuto a fornire al Mediatore informazioni complete e accurate e documenti validi e veritieri relativi alla qualità, legalità, proprietà e altri diritti reali relativi all'oggetto della mediazione e si assume la piena responsabilità della veridicità e dell'accuratezza di tutte le informazioni sull'oggetto della mediazione, nonché i dati personali forniti al Mediatore relativi all'attività legale per la quale media.

- Il Mandante prende atto ed accetta che ogni responsabilità derivante o conseguente alla violazione di quanto previsto al comma precedente sarà a carico esclusivo del Mandante in qualità di venditore o locatore.

- L'agenzia si riserva la possibilità di un errore nella descrizione o nel prezzo dell'immobile, la possibilità che l'immobile pubblicizzato sia già stato venduto o affittato oppure il proprietario abbia rinunciato a vendere o affittare.
- Le offerte e le comunicazioni dell'agenzia devono essere conservate dal destinatario (terzo) come segreto commerciale e possono essere trasferite solo con l'approvazione scritta dell'agenzia.

III. Contratto sulla mediazione nelle transazioni immobiliari

Con il contratto di mediazione nelle transazioni immobiliari (di seguito: il Contratto), l'Intermediario si impegna a cercare e mettere in contatto il Mandante con un Terzo allo scopo di negoziare e concludere un determinato negozio giuridico sul trasferimento o la costituzione di un determinato diritto sul bene immobile e/o in relazione al bene immobile, e il Mandante si impegna a pagargli una determinata commissione intermediaria (di seguito: Commissione) se questo negozio giuridico viene concluso.

Le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante del Contratto.

Il contratto è concluso per iscritto e per un certo periodo di tempo.

Se le parti contraenti non concordano la durata per la quale stipulano il Contratto nel Contratto stesso, il Contratto viene concluso per un periodo determinato di 12 mesi dalla data di conclusione del Contratto.

Il contratto si rinnova automaticamente per la stessa durata per la quale è stato concluso, se nessuna delle parti contraenti comunica all'altra parte contraente 30 giorni prima della scadenza del termine che non intende prorogare il contratto.

Il contratto può essere prorogato più volte previo accordo delle parti per il periodo determinato dall'accordo.

IV. Risoluzione del contratto

Un contratto di mediazione concluso a tempo determinato termina con la scadenza del termine per il quale è stato concluso, se il contratto per il quale è stato mediato non è stato concluso entro tale termine, o con disdetta scritta da parte di una delle parti contraenti con preavviso periodo di 30 (trenta) giorni.
Il Mandante può risolvere il Contratto, a condizione che la risoluzione non sia contraria al principio di coscienziosità e onestà e non avvenga in un momento con l'intenzione di privare l'Intermediario o consapevolmente ledere il diritto al risarcimento.
In caso di risoluzione del contratto di mediazione per i motivi indicati al primo comma del presente articolo, il Mandante è tenuto a risarcire il Mediatore per le spese sostenute, che sono state espressamente convenute a carico del Mandante separatamente.
Se, entro 12 mesi dalla risoluzione dell'accordo di mediazione concluso, il Mandante avvia un negozio giuridico che è una conseguenza delle azioni dell'intermediario prima della risoluzione dell'accordo di mediazione, è tenuto a pagare l'intero compenso all'Intermediario.

V. Obblighi dell'Intermediario

Con l’accordo di mediazione nelle transazioni immobiliari il mediatore si impegna in particolare a svolgere:
1. cercare di trovare e mettere in contatto una persona con il Mandante al fine di concludere un accordo mediato,
2. informare il Mandante del prezzo medio di mercato di immobili simili,
3. ottenere e ispezionare i documenti comprovanti la proprietà o altro diritto reale sulla proprietà in questione,
4. compiere gli atti necessari ai fini della presentazione dell'immobile sul mercato, pubblicizzare l'immobile in modo adeguato, nonché compiere tutti gli altri atti concordati nel contratto di intermediazione immobiliare che esulano dalla consueta presentazione e per i quali ha diritto a costi speciali, indicati separatamente,
5. consentire l'ispezione degli immobili,
6. mediare nelle trattative e cercare di concludere un contratto, se si è espressamente impegnato in tal senso,
7. conservare i dati personali del mandante e, su ordine scritto del mandante, conservare come segreto commerciale le informazioni sull'immobile per il quale media o in relazione a tale bene immobile o all'azienda per la quale media,
8. se oggetto del contratto è un terreno, verificare la destinazione del terreno in questione secondo le norme di pianificazione del territorio applicabili a quel terreno,
9. informare il Mandante di tutte le circostanze importanti per il lavoro previsto che gli sono note o che gli devono essere note,
10. informare il Mandante delle disposizioni della Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (NN 108/17, 39/19, 151/22).

Dopo la conclusione del contratto di vendita, l'Intermediario si impegna a svolgere per il Mandante, l'acquirente immobiliare, quanto segue:
1. effettuare, in collaborazione con il prestatore di servizi di assistenza legale, il trasferimento della proprietà nel registro fondiario;
2. registrare il Mandante come nuovo utente dei servizi presso i fornitori di servizi di pubblica utilità.

VI. Obbligo del Mandante

Con l'accordo di mediazione nelle transazioni immobiliari, il Mandante si impegna in particolare a svolgere quanto segue:
1. informare il Mediatore di tutte le circostanze rilevanti per lo svolgimento della mediazione e presentare informazioni accurate sull'immobile e, se in possesso, fornire al Mediatore un permesso di ubicazione, costruzione o utilizzo dell'immobile di cui fa parte oggetto del contratto per l'ispezione e la copia e fornire al Mediatore la prova dell'obbligo di conformità nei confronti del Terzo,
2. consegnare al Mediatore per ispezione e copia i documenti che provano la sua proprietà sull'immobile, o altro diritto reale sull'immobile oggetto del contratto, e avvisare il Mediatore di tutti i gravami registrati e non registrati che esistono sul immobiliare,
3. rilasciare al Mediatore il consenso scritto dell'altro coniuge o convivente con firma autenticata, ai sensi del diritto di famiglia (NN 103/15, 98/19,
4. fornire al Mediatore un certificato energetico per l'ispezione, ovvero creare lo stesso in caso di vendita di beni immobili per i quali è richiesto ai sensi della Legge sull'edilizia (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/ 19),
5. fornire all'Intermediario e ad un terzo interessato a concludere l'affare mediato una visione dell'immobile,
6. informare l'intermediario di tutte le informazioni rilevanti sull'immobile richiesto, che includono in particolare la descrizione dell'immobile e il prezzo,
7. dopo aver concluso il precontratto e/o il contratto, pagare la Commissione dell'Intermediario,
8. in caso di risoluzione dell'Accordo di Mediazione, a risarcire il Mediatore per le spese sostenute quando ciò sia stato espressamente concordato,
9. risarcire il Mediatore per le spese sostenute durante la mediazione che eccedono i normali costi di mediazione che dovranno essere indicati separatamente;
10. informare per iscritto il Mediatore di tutti i cambiamenti relativi al lavoro per il quale ha autorizzato il Mediatore, e in particolare dei cambiamenti relativi alla proprietà dei beni immobili.

Il Mandante non è obbligato ad avviare trattative per la conclusione di un accordo mediato con il Terzo trovato dal Mediatore, né a concludere un accordo legale. Il mandante sarà responsabile nei confronti del mediatore del risarcimento dei danni, se non ha agito in buona fede ed è tenuto a risarcire al mediatore tutte le spese sostenute durante la mediazione, che non possono essere inferiori a 1/3 né superiori al compenso pattuito.
Il mandante sarà tenuto al risarcimento dei danni se ha agito in modo fraudolento, se ha nascosto o fornito informazioni errate, indispensabili all'attività di mediazione per il completamento dell'attività mediata.

 

VII. Commissione intermediaria

L’importo dell’onorario di mediazione è determinato dall’accordo di mediazione.
Il compenso di mediazione pattuito comprende l'esecuzione di tutti gli atti dell'Intermediario indicati al punto V delle Condizioni Generali.
In caso di compimento di atti non previsti al punto V delle Condizioni Generali, su richiesta del Mandante, lo stesso è tenuto a risarcire all'Intermediario i costi effettivi sostenuti per il compimento di tali atti oltre al compenso per le spese sostenute dall'intermediario paga oraria.
L'intermediario acquisisce il diritto all'intero risarcimento al momento della conclusione dell'affare mediato (mediante la sottoscrizione del Pre-Contratto o Contratto) con il quale il mandante si è impegnato a concludere l'affare legale mediato. L'onorario viene pagato al mediatore contestualmente o immediatamente dopo la conclusione del negozio giuridico per il quale ha mediato, cioè alla firma del precontratto o dell'accordo tra le due parti contraenti.
Se il Mandante si ritira durante la conclusione dell'affare mediato, è tenuto a pagare i costi effettivi in termini di tempo impiegato, pubblicità e altri costi, il tutto secondo la tariffa intermediaria.
Il Mandante è tenuto al pagamento del Corrispettivo anche quando ha concluso con un Terzo un negozio giuridico, segnalatogli dall'Intermediario e con il quale l'Intermediario lo ha messo in contatto, diverso da quello per il quale è stato mediato, e che consegue lo stesso scopo dell'operazione o dell'oggetto mediato che è l'immobile oggetto della mediazione.

Si ritiene che l'Intermediario abbia consentito al Mandante di entrare in rapporto con un Terzo se:
- ha chiesto o ordinato direttamente al Mandante di visionare l'immobile in questione,
- organizzato un incontro tra il Mandante e il Terzo al fine di negoziare un accordo legale,
- Comunicare al mandante il nome e cognome, ovvero l'azienda, il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica del terzo autorizzato a concludere un negozio giuridico, oppure informarlo dell'esatta ubicazione dell'immobile richiesto.

L'intermediario ha diritto all'indennità se è coniuge, o convivente, discendente o genitore del mandante; cioè una società commerciale, un ente o un'altra persona giuridica di cui il mandante, il suo coniuge o convivente, discendente o genitore è fondatore o rappresentante legale, cioè con la quale ha concluso un contratto di lavoro o un contratto di prestazione, stipula un mediato negozio giuridico con la persona con la quale l'Intermediario ha messo in contatto il mandante.

L'onorario di mediazione non comprende le seguenti spese a carico del mandante: traduzioni da parte di un interprete giudiziario autorizzato di tutti i documenti relativi all'oggetto del presente contratto, spese processuali per la registrazione, preregistrazione e annotazione, spese notarili per l'attestazione delle firme sui documenti, i costi delle spese giudiziarie, vale a dire timbri statali, certificati di identificazione, l'ottenimento di permessi di costruzione e/o di utilizzo nonché/o i costi per ottenere altra documentazione dal tribunale competente, dall'amministrazione geodetica statale, dalla banca, dai dipartimenti amministrativi dell'autorità competente organi delle autonomie locali e/o regionali, ovvero tutti gli altri organi, la regolazione dei rapporti patrimoniali sui beni immobili oggetto di mediazione, la sistemazione dello stato catastale dei beni immobili oggetto di mediazione.

VIII. Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente stabilito dalle presenti Condizioni Generali, si applicano la Legge sulla mediazione immobiliare, la Legge sui rapporti obbligatori, la Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e le altre norme applicabili.
Eventuali controversie tra il mediatore e il cliente verranno risolte amichevolmente, altrimenti sarà competente il tribunale competente di Pola.